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CAF CDL

Servizi CAF - 730 - ICI - RED - ISEE
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STATUTO ANACO

ART. 1: costituzione.

E' costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E DATORI DI LAVORO, in sigla ANACO, di seguito anche denominata Associazione, essa è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè del presente Statuto, con sede in Roma.
I regolamenti interni, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplinano, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

ART. 2: definizione

1. L'ANACO è una oraganizzazione di tutela e rappresentanza nazionale unitaria e democratica, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva dei professionisti regolamentati iscritti a Collegi, Albi od Ordini Professionali, o titolari di partita IVA individuale, e dei Sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
2.  Le persone giuridiche, o quelle fisiche rivestenti a qualsiasi titolo la qualifica di imprenditore, vengono iscritte in separata ed apposita sezione del libro dei soci.
3.  Possono inoltre essere socie dell'ANACO altre associazioni od Enti Pubblici e Privati che, pur mantenendo inalterate le loro peculiarità e fatta salva la loro completa autonomia giuridica, statutaria e patrimoniale, si riconoscano negli scopi e nelle finalità del presente Statuto.
4.  Il Consiglio Direttivo, in alternativa, può deliberare di stabilire specifici rapporti convenzionali, contrattuali, di adesione o di affiliazione con altre organizzazioni, associazioni ed Enti Pubblici e Privati che, mantenendo la loro autonomia giuridica, statutaria e patrimoniale, intendano usufruire dei servizi e dei diritti riservati ai soci.

ART. 3: scopi dell'associazione.

1. E' scopo fondamentale dell'Associazione tutelare, difendere e promuovere i diritti individuali e collettivi dei propri associati rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del presente Statuto, oltre che agevolare ed assistere gli stessi nell'assolvimento degli obblighi, incombenze e doveri ai quali siano sottoposti a norma di legge.
2. A tal fine promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelle fiscali, amministrative, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di apposite società di capitale, cooperative e consortili;
3. L'Associazione, infine, ha lo scopo, attraverso le strutture organizzative e giuridiche che riterrà più idonee, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di un'apposita società di capitali, di svolgere le attività previste dal Capo V del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 124, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, ed dal D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

ART. 4: attività.

1. L'Associazione per perseguire i propri scopi istituzionali opererà sia direttamente, sia coordinando o partecipando all'attività dei propri associati, di enti, associazioni, organismi ed organizzazioni, società di capitali ed altre persone giuridiche, sia nazionali che internazionali.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale adesione o associazione ai soggetti di cui al precedente comma, compresa la partecipazione in società di capitali.
3. Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente Statuto, l'Associazione può costituire le strutture organizzative idone, compiere le relative operazioni economiche e finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.
4. L'Associazione può stipulare atti e convenzioni con Enti pubblici e privati, sia nazionali che sovranazionali, e compiere nell'osservanza della legge tutte le operazioni necessarie ed utili, comprese quelle di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, atte a favorire il raggiungimento delle sue finalità, avvalendosi altresì di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
5. Dalle attività della associazione sono escluse le attività proprie degli esercenti arti e professioni che prevedano specifiche abilitazioni statali, e, comunque, nel rispetto della legge 1815 del 1939 e della legge 12 del 1979. A tal scopo la società potrà del concludere appositi contratti e/o convenzioni con professionisti abilitati e/o studi professionali di cui alla legge 1815 del 1939;
6. L'Associazione, in particolare ed a puro titolo esemplificativo, potrà:
a) compiere studi, ricerche, promuovere e curare convegni, seminari, dibattiti, manifestazioni, mostre, spettacoli ed esposizioni, in relazione a tematiche di pertinenza dell'Associazione;
b) implementare, organizzare e svolgere servizi di consulenza, assistenza e intermediazione verso la pubblica amministrazione;
c) progettare ed attuare, direttamente od in concorso con strutture specializzate, corsi di formazione, di informazione e di divulgazione in materie inerenti l'attività e le iniziative dell'associazione.
d) fornire servizi di assistenza, informazione e consulenza tecnica nelle materie indicate nel presente Statuto;
e) fornire, promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione, quali quelle fiscali, amministrative, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di apposite società di capitale, cooperative e consortili, con esclusione delle attività riservate agli iscritti dei previsti Ordini Professionali.
7) L'Associazione, infine, potrà pubblicare bollettini, periodici, o riviste per la maggior diffusione delle proprie attività, nonchè degli atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche compiute.

ART. 5: categorie di soci

1.  L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2.  I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori: le persone fisiche che hanno costitutiito l'ANACO;
b) soci aggregati: le persone fisiche che per loro particolari capacità tecniche vengono iscritte con tale qualifica;
c) soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti di diversa natura, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
d) soci affiliati: i soci delle Associazioni od enti associativi di cui alla lettera c) del precedente comma.
3)  Il Consiglio Direttivo può decidere di suddividere i soci in apposite sotto articolazioni in ordine alla tipologia delle attività dagli stessi esercitati od alla categoria di appartenenza.

ART. 6: ammissione dei soci.

1. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
2. Nella stessa delibera il Consiglio Direttivo, decide la qualifica del socio secondo le categorie previste nel precedente articolo. Tale decisione è insindacabile.
3. Per ogni rapporto con l'Associazione il domicilio dei soci è quello risultante alla domanda di associazione.

ART. 7: diritti e doveri degli associati.

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali altri regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
2. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualsiasi sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno sociale in corso.
3. Il mancato rinnovo della iscrizione, ed il versamento della quota associativa nei termini comunicati, viene inteso come precisa ed esplicita volontà di dimissioni da parte del socio.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.
7. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
8. Il rapporto associativo ha durata annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo annuale. Il Consiglio Direttivo può con apposita delibera non concedere il rinnovo della iscrizione, senza necessità di motivazione.
9. Il rapporto associativo dei soci fondatori è a tempo indeterminato, fatta eccezione per comportamenti dagli stessi tenuti rientranti nelle fattispece di cui al primo comma del presente articolo.

...Omissis

ART. 12: Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori ed aggregati ognuno dei quali ha diritto ad un vorto.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
3. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto di cui al primo comma del presente articolo. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto di cui al primo comma. Non sono consentite deleghe, mandati o procure di rappresentanza effettuate o rilasciate dai soci nei confronti di altre persone, anche se socie per la partecipazione alle Assemblee di cui al presente articolo.
4. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voto espressi.

...Omissis

ART. 20: cariche sociali.

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto compresi i Responsabili delle Sezioni locali sono gratuite.
2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.