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Servizi CAF - 730 - ICI - RED - ISEE
Visure Catastali - Servizi Camerali
La Legge Finanziaria 2008 (art. 1 comma 221) stabilisce che annualmente o in caso di modificazione delle situazioni previste, il pensionato abbia l’obbligo di rilasciare apposita dichiarazione che attesti il reddito complessivo annuo ed il nucleo familiare fiscalmente a carico dello stesso. L’omessa presentazione comporta la revoca immediata dei benefici eventualmente conteggiati dall’Ente pensionistico di riferimento nella pensione. Il nostro CAF è tra quelli convenzionati per la gestione di tali pratiche che dovranno essere perfezionate in maniera completamente gratuita.
Il CAF è firmatario di specifiche convenzioni con l'Inps, l’Inpdap e l’Ipost per il servizio di trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali – art. 1, comma 221, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il servizio consente ai CENTRI CAF di:
Il servizio "Detrazioni di imposta" opera mediante compilazione on line e salva le dichiarazioni negli archivi del CAF che provvede a generare il file da trasmettere agli Enti previdenziali convenzionati.
Il servizio Detrazioni di imposta permette la gestione on line e la stampa delle dichiarazioni che i pensionati sono tenuti a rilasciare annualmente per il riconoscimento delle detrazioni fiscali, o comunque al verificarsi di situazioni che incidono sulla determinazione delle detrazioni spettanti.
Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune modifiche all’art. 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. 600 del 1973.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti e i pensionati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto di imposta di avere diritto alle detrazioni di cui agli art. 12 e 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni che incidono nella determinazione delle detrazioni spettanti. Le novità di rilievo, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E del 5 marzo 2008, riguardano le detrazioni per familiari a carico, atteso che le detrazioni di cui all’art. 13 del T.U.I.R. devono essere riconosciute dai sostituti di imposta sulla base del reddito erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente.
Alcuni Enti previdenziali si avvalgono della collaborazione dei Caf per acquisire la prescritta dichiarazione.
Il CAF ha stipulato apposite convenzioni con l'Inps, l’Inpdap e l’Ipost valide per l’attività da svolgersi nell’anno 2008.
L’Inpdap ha inviato il modello per la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta a tutti i suoi pensionati.
In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 15/E del 5 marzo 2008 in merito alla dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni e ai connessi adempimenti a carico dei sostituti di imposta, l’Inpdap, rispetto a quanto comunicato nelle lettere inviate ai pensionati, ha modificato le modalità di acquisizione delle richieste di detrazione.
In particolare, l’Istituto ha specificato quanto segue:
Le dichiarazioni raccolte sulla base di quanto specificato nelle lettere ricevute dai pensionati e fino alle nuove indicazioni dell’Istituto potranno comunque essere trasmesse all’Istituto.
In base alla scadenza di trasmissione prevista dall’Ente, il CAF ha provveduto ad inviare le dichiarazioni presenti sulla procedura Detrazione d'imposta alla data del 3 settembre 2008.
L’Inps ha inviato il modello per la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta ai soli pensionati con familiari a carico nell’anno 2007.
Si riportano di seguito le istruzioni sul servizio fornite dall’Istituto:
L’INPS, diversamente dall’INPDAP, non ha previsto una scadenza per l’attività; l’acquisizione dei nuovi modelli sarà possibile fino a fine anno.
I pensionati che hanno ricevuto il modello di detrazione per carichi di famiglia sono tenuti a presentarlo ai CAF convenzionati entro il prossimo 23 ottobre.
La matricola IPOST necessaria per l’acquisizione della dichiarazione è inserita nella lettera inviata ai cittadini. Può essere composta da 2 a 6 caratteri (il fascicolo non deve essere indicato).
La decorrenza della detrazione è riferita ad ogni singolo soggetto (e non all'intero nucleo familiare) e può essere diversa da un soggetto all'altro. La presenza di una decorrenza per ogni singolo soggetto permette di segnalare situazioni particolari (per esempio la spettanza dei benefici fiscali per periodi inferiori a 12 mesi) e la trasmissione, nello stesso anno solare, di ulteriori dichiarazioni che non siano rettifiche di dichiarazioni già trasmesse, ma nuove dichiarazioni che modificano la situazione del nucleo familiare.
La detrazione per familiari a carico va richiesta indicando i dati del soggetto a carico, la percentuale e la decorrenza del diritto alla detrazione.
Il codice fiscale del coniuge va indicato solo se il familiare è fiscalmente a carico.
La perdita del diritto alla detrazione nel corso del 2008 va segnalata indicando i dati del soggetto non più a carico, il mese di perdita del diritto e la percentuale a carico pari a zero.
Per la perdita del coniuge nel corso del 2008, non essendo prevista la percentuale del carico, bisogna indicare il mese di decorrenza, il codice fiscale e l’assenza del flag relativo al carico fiscale.
Nel caso di presentazione di più modelli da parte dello stesso pensionato, la nuova dichiarazione deve sempre riportare i componenti del nucleo familiare della dichiarazione precedente, evidenziando il mese e la percentuale zero del carico familiare in caso di perdita della detrazione, oppure aggiungendo un familiare qualora spetti una nuova detrazione.
Il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni all’IPOST sarà comunicato non appena confermato dall’Ente.